Art. 80.
(Misure di contenimento della spesa degli enti territoriali).

      1. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 76 della presente legge.
      2. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 1, nella misura ivi prevista, è calcolato in percentuale delle indennità di minore importo tra quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci.
      3. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      4. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 1 e 2 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale e di due punti

 

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percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.
      5. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate, in tutto o in parte, da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le società adeguano i propri statuti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.
      6. Le regioni adeguano ai princìpi di cui al presente articolo la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società.
      7. All'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «consigli circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «dei soli comuni capoluogo di provincia»;

          b) al comma 2, dopo la parola: «circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «limitatamente ai comuni capoluogo di provincia».

      8. Al comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «15.000».

 

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